
L’articolo 924-4 del Codice civile organizza un meccanismo temibile per gli acquirenti di beni immobili ricevuti per donazione: la possibilità, per gli eredi legittimari, di rivendicare il bene direttamente nelle mani di un terzo acquirente. Questo dispositivo, collegato all’azione di riduzione delle liberalità eccessive, crea un’insicurezza giuridica che supera ampiamente il cerchio familiare del donante.
Numerosi professionisti segnalano dal 2023-2024 un aumento significativo delle controversie basate su questo testo, spesso scatenate dopo la vendita di un bene donato. L’ondata di trasmissioni patrimoniali prevista tra il 2025 e il 2035 in Francia, la più importante della sua storia secondo il Journal du Net, fa presagire una moltiplicazione di questi contenziosi.
Il meccanismo di rivendicazione contro il terzo acquirente
L’azione di riduzione classica oppone un erede legittimario al beneficiario di una liberalità (donatario o legatario) che ha ricevuto più della quota disponibile. Il principio è semplice: la riserva ereditaria deve essere ripristinata e il gratificato deve restituire ciò che eccede la parte di cui il defunto poteva disporre liberamente.
L’articolo 924-4 aggiunge un ulteriore livello a questo dispositivo. Quando il donatario ha rivenduto il bene e non può pagare l’indennità di riduzione, gli eredi legittimari hanno un diritto di seguito. Possono agire direttamente contro il terzo detentore del bene, mediante un’azione di rivendicazione, per ottenere la restituzione del bene stesso.
Questa azione contro l’acquirente non è automatica. Presuppone che il donatario-venditore sia insolvente o rifiuti di pagare l’indennità. La comprensione dell’articolo 924-4 del codice civile passa attraverso questa distinzione tra il credito di indennità (contro il donatario) e il diritto reale di rivendicazione (contro il terzo).

Quota disponibile e riserva ereditaria: la soglia che attiva la riduzione
Affinché una liberalità sia riducibile, deve superare la quota disponibile. Questa soglia varia a seconda del numero di figli del defunto. La riduzione riguarda solo la frazione della donazione che intacca la riserva ereditaria.
Il calcolo avviene al momento del decesso del donante, non al momento della donazione. Un bene donato vent’anni prima del decesso può risultare coinvolto se, al giorno della successione, la massa delle liberalità supera la quota disponibile. È questo scostamento temporale che rende l’articolo 924-4 così destabilizzante per gli acquirenti: il rischio di rivendicazione può rimanere latente per decenni.
Prescrizione dell’azione di riduzione
Il termine di prescrizione dell’azione di riduzione è fissato a cinque anni dall’apertura della successione. Questi termini regolano anche l’azione di rivendicazione contro il terzo acquirente, poiché ne costituiscono il prolungamento.
La questione pratica è la seguente: finché il donante è in vita, nessun erede può agire. La prescrizione inizia solo al decesso. Un acquirente può quindi detenere un bene per anni senza sapere di essere esposto a una futura rivendicazione.
Vendita di un bene ricevuto per donazione: le precauzioni del notaio
Durante una vendita immobiliare, il notaio verifica l’origine della proprietà del bene su un periodo di trenta anni. Se il bene è stato acquisito per donazione, deve accertarsi che la vendita non crei rischi per l’acquirente in relazione all’articolo 924-4.
È per questo motivo che, nella pratica, il notaio richiede frequentemente la firma o il consenso degli altri eredi legittimari del donante ancora in vita. Il sito dei Notai di Francia lo conferma: anche se il donatario è l’unico proprietario, l’accordo dei fratelli e delle sorelle garantisce la vendita impedendo qualsiasi rivendicazione futura.
Questo consenso può assumere diverse forme:
- Una rinuncia anticipata all’azione di riduzione, possibile dalla legge del 23 giugno 2006, ricevuta da due notai
- Un accordo amichevole dei co-eredi nell’atto di vendita, mediante il quale dichiarano di non contestare la donazione
- Il versamento di una parte del prezzo di vendita su un conto vincolato, a garanzia di una eventuale indennità di riduzione
In assenza di una di queste precauzioni, l’acquirente si espone a un rischio reale. La garanzia di evizione dovuta dal venditore (articoli 1626 e seguenti del Codice civile) non è sempre sufficiente a proteggerlo efficacemente se il donatario-venditore diventa insolvente nel frattempo.
Azione di riduzione e legato universale: un’articolazione talvolta sfocata
L’azione di riduzione non riguarda solo le donazioni tra vivi. I legati, compresi i legati universali, possono essere ridotti quando superano la quota disponibile. Il legatario universale si trova quindi in una posizione comparabile a quella del donatario: può dover restituire tutto o parte di ciò che ha ricevuto.
La differenza risiede nella natura del diritto trasmesso. Un legato universale riguarda l’intero patrimonio, il che complica il calcolo della riduzione. È necessario ricostruire la massa successoria, reintegrare fittiziamente le donazioni precedenti e poi determinare se il cumul delle liberalità supera la quota disponibile.
I dati disponibili non consentono di concludere che i tribunali trattino in modo identico la rivendicazione contro un terzo acquirente di un bene legato e quella riguardante un bene donato. La dottrina rimane divisa su questo punto e la giurisprudenza non ha ancora chiarito tutte le situazioni.
Il ruolo del gratificato nell’esecuzione della riduzione
Dal 2006, la riduzione si esegue in linea di principio in valore, cioè mediante il pagamento di un’indennità. La riduzione in natura (restituzione del bene stesso) interviene solo in casi limitati. Questa orientamento protegge la stabilità delle transazioni, ma l’articolo 924-4 mantiene un’eccezione notevole quando il gratificato non può pagare.

La massificazione delle successioni prevista nella prossima decade, con entrate da diritti di successione a titolo gratuito che hanno raggiunto 21,2 miliardi di euro nel 2025 secondo la DGFiP, moltiplicherà meccanicamente le situazioni in cui donazioni antiche riemergono durante le liquidazioni. Per ogni acquirente di un bene ricevuto per donazione, la verifica dell’origine della proprietà e il consenso degli eredi legittimari rimangono la migliore protezione contro il rischio di rivendicazione.